Conversione Militare

Conversione Militare

Militari in congedo

La richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro un anno dalla data del congedo.

Normativa di riferimento: Art. 138 del codice della strada

Presentare domanda su apposito modulo (TT 2112) allegando:

  • Documento di identità valido.
  • 2 fotografie uguali e recenti su fondo chiaro uguali e recenti ed a capo scoperto tranne che per motivi religiosi o di culto (ovale del viso ben visibile). Qualora la pratica dovesse essere presentata  da persona delegata occorre allegare una foto autentica in carta libera (art. 34 DPR 445 del 28/12/2000)
  • Eventuale patente civile posseduta dal richiedente. (L’eventuale patente civile già posseduta dall’interessato deve essere consegnata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione al momento dei rilascio della patente richiesta).
  • Certificato medico in bollo da € 14,62, la cui data non sia anteriore a 3 (tre) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del C.d.S.
  • Autocertificazione contenente le stesse informazioni del foglio di congedo o fotocopia del congedo stesso (esclusi gli ufficiali). (*)
  • Autocertificazione contenente le stesse informazioni dello stato di servizio rilasciato dal distretto militare ed eventuale fotocopia dello stesso (solo per gli ufficiali). (*)
  • Allegato N rilasciato dall'autorità militare. (*)
  • attestazione versamento postale sul c/c n, 9001 di € 9,00
  • attestazione versamento postale sul c/c n. 4028 di € 29,24

Tariffe Motorizzazione Patenti

Militari in servizio

I documenti contrassegnati con (*) sono sostituiti con i seguenti:

  • Patente militare (in visione) e relativa fotocopia completa di tutte le sue parti;
  • Autocertificazione relativa allo stato di servizio;
  • Nulla osta alla conversione rilasciato dal comando presso cui si presta servizio.

L'eventuale patente civile di categoria D viene riconosciuta solo al compimento del 21° anno.

La pratica deve essere presentata direttamente dall’intestatario esibendo all’atto della domanda un documento di identità in corso di validità, ovvero da persona delegata (delega in duplice copia sottoscritta dal delegante allegando copia del documento di identità in corso di validità) , ovvero da titolare e/o dipendente di  scuola guida, ovvero da studio di consulenza automobilistica regolarmente autorizzato ai sensi della legge 264/1991.

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: A.S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.