Conducenti “anziani”
Con il decreto 8 settembre 2010 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le direttive di propria competenza per l’applicazione delle modifiche al Codice della strada riferite ai conducenti “anziani”.

-conducenti di età superiore a 65 anni titolari di patente della categoria C-E: le disposizioni in vigore antecedentemente all’approvazione della legge 120/2010 stabilivano che la conferma di validità avvenisse con cadenza biennale previa verifica dei requisiti psicofisici effettuata in commissione medica locale. Tale procedura non è stata modificata,ma integrata al fine di consentire a detti conducenti la guida di autotreni e autoarticolati destinati al trasporto di cose di massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate fino all’età di 68 anni, ipotesi totalmente esclusa in precedenza. Non avendo il decreto ministeriale disposto alcun accertamento della sussistenza di requisiti diversi da quelli previsti per la conferma di validità della patente, ne deriva che in occasione della prima visita in commissione medica si ottiene il rinnovo della scadenza per due anni e che il relativo certificato medico funge da attestazione d’idoneità alla guida dei citati veicoli superiori a 20 tonnellate. Il documento dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo. Trascorso un anno dalla prima visita in commissione, se il conducente intende conservare l’abilitazione alla guida di tali veicoli deve sottoporsi a nuova verifica e ottiene una nuova attestazione, che, diversamente dalla precedente, non produrrà alcuna modifica della data di scadenza della patente.

-conducenti di età superiore a 65 anni titolari di patente della categoria D o DE: possono proseguire nel rinnovo annuale della patente, seguendo la medesima procedura da essi seguita nel periodo dai 60 ai 65 anni. In questo caso non è previsto che il conducente esibisca agli organi di controllo il certificato medico ma solo la patente in corso di validità. L’ipotesi trattata nel decreto, articolo 2, comma 1, che è evidentemente residuale, si riferisce solo a coloro che nel frattempo avessero declassato la patente “per raggiunti limiti di età”. Appare invece contraddittoria l’ipotesi trattata nel comma 2 dello stesso articolo, infatti, nel caso il declassamento sia avvenuto da oltre tre anni l’interessato dovrebbe aver ormai raggiunto l’età di 68 anni.

-conducenti di età superiore a 77 anni : se optano per il rinnovo della patente attraverso l’ordinaria visita effettuata da uno dei medici previsti dall’articolo 119 del Codice della strada, ottengono il prolungamento della scadenza fino al giorno del compimento dell’ottantesimo anno di età. Se viceversa si sottopongono a visita presso la commissione medica locale, ottengono il rinnovo per un triennio dalla data del certificato,oppure, se antecedente, fino alla data del compimento dell’ottantaduesimo anno di età.

-conducenti di età superiore a 80 anni : devono rinnovare la patente con cadenza biennale ed effettuare la visita presso la commissione medica locale.

L’articolo 59, della legge 120/2010, ha previsto che i titolari di patente, di qualsiasi categoria, che devono sottoporsi a visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, possono ottenere dagli uffici della motorizzazione civile un permesso provvisorio diguida valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo. Dunque, quanto precedentemente previsto per i soli titolari di patente speciale è ora esteso a tutti i conducenti.