Duplicato Patente per Deterioramento o Distruzione
La patente si intende deteriorata anche quando non sia identificabile uno solo dei seguenti elementi:
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numero del documento
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dati anagrafici
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data di scadenza
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foto del titolare
DUPLICATO PATENTE PER DETERIORAMENTO
1. Mod. DTT2112 debitamente compilato e sottoscritto (nel caso di patente “A1” la domanda deve essere firmata dal minorenne e da chi esercita la tutela, allegando
fotocopia del documento d’identità di chi ha firmato).
2. Residenza - dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta semplice; è sufficiente anche l’esibizione diretta, da parte dell'interessato, di carta d’identità valida riportante la residenza attuale (più fotocopia).
3. Patente posseduta.
4. 2 fotografie formato tessera recenti, uguali, con colori ben definiti; una delle due deve essere legalizzata. La legalizzazione della foto può essere effettuata in comune, da un notaio o direttamente dall'addetto allo sportello
se in presenza del diretto interessato. Ha valore di fotografia legalizzata anche
quella apposta sul certificato medico vidimata dal sanitario autorizzato.
5. Certificato medico in bollo (solo se la patente è scaduta di validità). Il certificato medico viene rilasciato da uno dei sanitari autorizzati ai sensi dall'art. 119 del C.d.S.
Nei casi previsti dall’art. 119 comma 4 del C.d.S. il certificato medico dovrà essere rilasciato da Commissione Medica Locale.
6. Esibizione di documento di riconoscimento in corso di validità (più fotocopia).
7. Fotocopia del codice fiscale.
8. Per cittadini non appartenenti all'Unione Europea, esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità (più fotocopia).
I CITTADINI EXTRACOMUNITARI DOVRANNO, INOLTRE, ESIBIRE (IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA O IN COPIA SEMPLICE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE IN PROPRIO POSSESSO) ANCHE IL PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO (PIÙ FOTOCOPIA) TANTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA QUANTO AL MOMENTO DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO. SI INFORMA INOLTRE CHE ANCHE LA RICEVUTA POSTALE (O RILASCIATA DALLE COMPETENTI AUTORITÀ DI P.S.), ATTESTANTE LA RICHIESTA DI PRIMO RILASCIO O DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, È DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRATICHE PRESENTATE PRESSO L'UFFICIO MOTORIZZAZIONE DAI CITTADINI EXTRACOMUNITARI. IN QUESTO ULTIMO CASO AGLI ATTI DELLA PRATICA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA, A SECONDA DEL CASO CHE RICORRE (PRIMO RILASCIO O RINNOVO):
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PIÙ FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA ATTESTANTE LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO;
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PIÙ FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA ATTESTANTE LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO CON ALLEGATA FOTOCOPIA DI QUEST'ULTIMO.
9. N. 1 attestazione del versamento sul c/c n. 9001 di € 9,00.
10. N. 1 attestazione del versamento sul c/c n. 4028 di € 29,24.
11. Possibilmente indicare un recapito telefonico nel frontespizio del mod. DTT2112 per eventuali comunicazioni da parte dell’ufficio.
ATTENZIONE
Nel caso di documentazione presentata da terzi è necessaria una delega in carta semplice con fotocopia di un documento di identità del delegante e un documento di riconoscimento del delegato in originale.
Per i minori le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono rese dal genitore o da chi esercita la tutela.
SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
DIRETTO INTERESSATO ESIBENDO UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ;
PERSONA DELEGATA CON DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ MUNITA DI DELEGA SU CARTA SEMPLICE SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE DELLA DOMANDA PIÙ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITÀ; LA SUDDETTA DELEGA DEVE ESSERE PRESENTATA TANTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA QUANTO AL MOMENTO DEL RITIRO DEL DOCUMENTO RICHIESTO.
AUTOSCUOLA O STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA MUNITA DI FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITÀ.
SE IL RICHIEDENTE NON È IN POSSESSO DI CARTA DI IDENTITÀ ITALIANA,L'IDENTIFICAZIONE PUÒ AVVENIRE TRAMITE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENTE, RILASCIATO DA UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ITALIANO O DI ALTRI STATI.
SE IL DOCUMENTO È REDATTO IN LINGUA STRANIERA, DEVE ESSERE ALLEGATA UNA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA (TRANNE I CASI IN CUI ESISTONO ESENZIONI STABILITE DA LEGGI O ACCORDI INTERNAZIONALI) REDATTA DALLA COMPETENTE RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O CONSOLARE E LEGALIZZATA IN PREFETTURA, OVVERO DA UN TRADUTTORE E GIURATA INNANZI AL CANCELLIERE GIUDIZIARIO O NOTAIO.